Onorevoli Colleghi! - Un problema sempre più sentito da parte delle imprese operanti nel settore del tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero è quello concernente la valutazione delle rimanenze di magazzino, tenuto conto delle merci commercializzate.
      Com'è certamente noto, i prodotti dei citati settori sono strettamente collegati ai dettami della moda, imprevedibili ed in continua evoluzione.
      La vita commerciale di tali prodotti è dunque molto breve, stimata in uno o due anni, dopodiché le possibilità di esitare detti prodotti si riducono drasticamente e conseguentemente si riduce anche il loro valore.
      Nella pratica, terminate le due stagioni di vendita (autunno-inverno e primavera-estate) e dopo le due fasi, estiva ed invernale, delle cosiddette «vendite di fine stagione», nel corso delle quali i prodotti

 

Pag. 2

vengono offerti a valori scontati rispetto ai normali prezzi di vendita, quelli che ancora residuano perdono buona parte del loro valore.
      Con l'andare del tempo tale valore scende sempre di più e sempre più rapidamente, per cui la vendita delle rimanenze è possibile solo se vengono applicate riduzioni molto sensibili dei prezzi, normalmente praticate, con punte di svalutazione che possono raggiungere anche l'80 per cento.
      Il legislatore fiscale ha sempre avuto una particolare attenzione per la valutazione delle rimanenze procedendo più volte a disciplinarne il procedimento. In tale senso il Ministro delle finanze con la circolare n. 110/F del 21 maggio 1993, ha evidenziato che, relativamente agli studi di settore sulla vendita al dettaglio di abbigliamento e accessori, tenuto conto delle indicazioni fornite da una commissione di esperti, è opportuno tenere presente l'ammontare dei corrispettivi conseguiti con le vendite a stock e della composizione percentuale, secondo l'anno di acquisto, del valore delle rimanenze finali relative alle merci.
      Con una seconda circolare dell'8 giugno 2000, n. 121/E, il Ministro delle finanze ha riconfermato che nel settore del commercio al dettaglio è stato rilevato che «per le attività caratterizzate dal fenomeno moda il valore contabile delle merci che compongono il magazzino spesso non corrisponde a quello commerciale, in quanto i prodotti acquistati diversi anni prima subiscono un sensibile deprezzamento determinato dalla forte influenza di tali fenomeni».
      Per tale motivo spesso il negoziante è costretto a ricorrere alle vendite a stoccaggio, che finiscono per deprezzare le merci in misura di oltre l'80 per cento del loro valore. Le vendite a stock, che devono risultare documentate da regolare fattura di vendita, hanno prezzi che sono, in alcuni casi, minori di quelli d'acquisto.
      Tale circostanza suggerisce l'opportunità di considerare la composizione percentuale di magazzino secondo l'anno di acquisto della merce, al fine di calcolare il valore effettivo delle giacenze, indipendentemente dal valore di acquisto.
      La presente proposta di legge modifica l'articolo 92 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, prevedendo che il Ministro dell'economia e delle finanze definisca con propria circolare i criteri per la determinazione delle giacenze per anno d'acquisto in relazione a specifici metodi di valutazione adottati dalle imprese che svolgono attività di vendita al dettaglio e, con periodicità annuale, la percentuale di abbattimento ai fini della formazione del reddito di esercizio per le attività commerciali in modo da calcolare il valore effettivo delle giacenze.
 

Pag. 3